Quando l’orco è ministro di culto (III parte)

Quando l’orco è ministro di culto (III parte)

13 Ottobre 2019 0 Di Aureliano Pacciolla* e Antonio Iaia**

Il ruolo della psicologia giuridica nei casi di abuso sessuale perpetrato da sacerdoti in Italia. L’adozione di “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”.

Il documento in esame dà la priorità di formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale ai candidati al sacerdozio per i quali è previsto un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale, il loro atteggiamento generale verso i minori, eventuali problemi con la pedopornografia.

Nei casi di sacerdoti che transitano da una diocesi a un’altra, sono doverose le “informazioni scritte, veritiere e complete, comprensive di eventuali elementi di sospetto o allarme”. Ovviamente anche il sacerdote indagato ha il diritto ad avere uno psicologo (o un altro esperto) di sua fiducia ed è importante che entrambi (indagato e suo Ctp: Consulente Tecnico di Parte) abbiano copia della documentazione incriminante.

Persone vulnerabili sono tutti gli infra-diciottenni e tutti coloro che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. Lo psicologo potrà aiutare almeno nei seguenti ambiti:

– chi accusa e chiede che la sua identità non venga resa nota all’accusato (a meno che la sua testimonianza non sia determinante per l’accertamento dell’accusa);

– l’Autorità Ecclesiastica che dovrà attivare la procedura canonica senza ritardo alla notizia di possibili abusi (anche se non vi è in atto alcun procedimento penale da parte dello Stato);

– essere un portavoce ufficiale dei Srtm-Sitm per evitare una moltiplicazione di voci divergenti, che potrebbe essere causa di confusione e disorientamento;

– raccogliere la formale assunzione della testimonianza del minore e questo deve avvenire solo in collaborazione dell’Autorità Giudiziaria e se determinante per l’accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali;

– ascoltare e accogliere il segnalante (anche non vittima) di un abuso sessuale o i suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato, l’ascolto deve risultare protetto col metodo Cbca, già in uso nella psicologia giuridica civile, qui trova la sua applicazione peculiare.

Anche dopo una eventuale condanna: “il chierico colpevole di questi gravi abusi, compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale”.

Da quanto fin qui emerso, una prima competenza che dovrebbe avere lo psicologo che assistere le nuove strutture, le comunità e i singoli soggetti in causa, dovrebbe essere quella di una formazione psicogiuridica specifica per poter trattare questi casi nei vari Tribunali (penale, civile e minorile) e nel Tribunale Ecclesiastico. Questa competenza no sostituisce ma suppone quella clinica. Tuttavia, bisogna ricordare che il ruolo del clinico non è compatibile con quello psicogiuridico e quindi, per lo stesso caso, lo stesso professionista non potrà essere consulente e psicoterapeuta.

*Psicologo e psicoterapeuta, perito forense, già docente di psicologia generale e psicologia della personalità all’Università Lumsa-Humanitas di Roma.

** Avvocato