Reato di truffa per il medico che in regime di intra moenia effettua visite in studi privati
16 Maggio 2023La suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con recentissima Sentenza del 2023 recante numero 19129 ha stabilito che il medico autorizzato a svolgere l’attività in intra moenia che, però, effettua visite in studi privati, commette il reato di truffa. Nello specifico, il medico è stato condannato per il reato di truffa aggravata per aver eseguito prestazioni mediche a pagamento, in regime privatistico presso l’Ospedale, in ambulatori privati e questo nonostante quale dirigente medico avesse un rapporto di esclusiva con la struttura ospedaliera, percependo la relativa indennità di esclusiva. Nel caso de quo, dopo la condanna emessa da parte della Corte territoriale, il medico, adiva la Suprema Corte, chiedendo l’annullamento della Sentenza di condanna per erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della sua totale responsabilità.
Infatti, in virtù di quanto da lui sostenuto, il Giudice d’appello aveva omesso di valutare o non aveva tenuto in debita considerazione i documenti con cui, a suo dire, avrebbe provato l’insussistenza del reato di truffa, ovvero il documento con cui l’ospedale lo autorizzava all’esercizio della propria attività professionale in extra moenia presso le strutture indicate nel capo di imputazione, rilasciato dal direttore sanitario di presidio e la restituzione delle fatture non utilizzate, relative all’attività svolta in extra moenia, con cui aveva presunto di dimostrare della conoscenza, da parte della direzione sanitaria, che i medici ivi indicati, fra cui l’imputato, esercitavano detta attività con bollettari forniti dalla stessa amministrazione. Infine, faceva, altresì, presente che dal verbale di accertamenti eseguiti dai NAS presso la direzione amministrativa dell’ospedale, si evinceva che lo stesso imputato aveva sempre versato le somme derivanti dall’attività professionale svolta in extra moenia, non essendovi stato alcun indebito arricchimento, con contestuale danno a carico della pubblica amministrazione. Al contrario, però, la Suprema Corte ha affermato che l’autorizzazione rilasciata dal Direttore sanitario con la semplice dicitura “visto si autorizza”, senza alcuna delega da parte del Direttore Generale, non poteva essere considerata come una efficace autorizzazione, tanto è vero che prima dell’anno 2011, il medico era stato autorizzato a svolgere attività libero professionale ma solo intra moenia e per visite domiciliari, con provvedimento emanato direttamente dal direttore Generale. Infine, sempre la Suprema Corte, ha affermato che il pagamento dell’indennità mensile per le prestazioni teoricamente effettuate in regime di esclusività, conforta ulteriormente la convinzione che il medico in questione non fosse a conoscenza del rilascio di una rituale autorizzazione che avrebbe comportato automaticamente una decurtazione stipendiale.
Da qui, la condanna per il medico per il reato contestato di truffa aggravata.