Recupero somme indebitamente percepite dal medico
14 Settembre 2019La Corte di Cassazione, con recentissimo pronunciamento, ha affermato che l’Azienda Sanitaria può recuperare solo al netto le somme che il medico ha percepito indebitamente.
Con sentenza numero 21164 la Corte ha sancito che, in base ad ormai consolidati orientamenti, se il datore di lavoro debba recuperare dal lavoratore emolumenti che questi ha riscosso in eccesso (e, quindi, indebitamente), per qualsiasi causa, tale recupero deve essere fatto al netto delle ritenute fiscali, in quanto il datore di lavoro, salvi i rapporti con il Fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto da questi effettivamente percepito, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Nel caso de quo è stata esaminata la vicenda di un medico di assistenza primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale al quale era stata richiesta la restituzione di somme ricevute dalla Asl a titolo di assegno di anzianità ad personam ex articolo 59, lettera A, del CCNL de 2005.
Costituitosi in giudizio il medico chiedeva, in subordine, di riconoscere il proprio debito di restituzione delle somme percepite in eccesso limitatamente ai relativi importi netti, detratte le ritenute previdenziali e fiscali. Il Tribunale così come anche la Corte d’Appello ha accolto tale richiesta subordinata e, pertanto, l’Asl ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di Cassazione.
A questo punto la Suprema Corte è stata chiamata a risolvere una sola questione di merito relativa a stabilire se il recupero delle somme indebitamente corrisposte dovesse essere effettuato dalla Asl al lordo oppure al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Ebbene, la Cassazione seguendo un principio ormai consolidato ha sostenuto senza ombra di dubbio alcuno che la ripetizione riguarda somme percepite e, quindi, va effettuata al netto, non potendosi pretendere la restituzione al lordo delle ritenute fiscali allorchè esse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
La Cassazione ha evidenziato in tale Sentenza che anche il Consiglio di Stato si è pronunciato nello stesso senso affermando che la pubblica amministrazione potrà provvedere a richiedere il rimborso direttamente al Fisco delle ritenute e dei versamenti fiscali disposti quale sostituto d’imposta.