Regione, chiarimenti sull’ultima ordinanza anticovid
21 Ottobre 2020Dall’ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia una nota esplicativa che chiarisce portata e campi di applicazione dell’ordinanza numero 82.
A seguire il testo del chiarimento
Con riferimento all’Ordinanza numero 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19. Disposizioni in tema di attività didattiche – Limiti alla mobilità sul territorio regionale. Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA) e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 4, 4.1. e 4.2., concernenti la “zona rossa” nel territorio del Comune di Arzano, visto il Dpcm 10 aprile 2020, richiamato nell’Ordinanza numero 82 del 2020, sentita la competente Asl NA 2 Nord, si precisa quanto segue:
- La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale esterna all’area urbana.
- Con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati numero 1 e numero 2 al Dpcm 10 aprile 2020, che si riportano in calce al presente atto. Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati.
Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.
- È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale, ove necessario.