Regione, prorogato provvedimento che limita la mobilità
1 Novembre 2020L’ordinanza numero 87 del Presidente della Campania De Luca proroga le misure di limitazioni della mobilità locale e interprovinciale, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19. Per la nuova ordinanza si è tenuto conto dell’esigenza di contenere l’ulteriore aumento dei focolai, cluster e di contagio rilevati nel territorio regionale, con conseguenze gravi sul sistema sanitario pubblico regionale dei posti letto. Posti letto in corso di ulteriore potenziamento ma da non poter sostenere, a breve, una curva crescente dei contagi per cui occorre allinearsi in conformità con quanto rappresentato dall’Unità di Crisi regionale.
Si stabilisce, quindi, fino il 14 novembre l’attività di jogging, in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria dalle 6,00 alle 8,30, con il rispetto del distanziamento.
Tutti gli esercizi di ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, dalle ore 22,30 si vieta la vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che normalmente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00.
Dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati con esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza legati a motivi di salute.
Per l’intero arco della giornata si vietano gli spostamenti dalla provincia del proprio domicilio verso altre province della Campania. Sono consentiti, per il diretto interessato o ad accompagnatore, se necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione, incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti legati a impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti, o socioassistenziali o situazioni di necessità o d’urgenza associati a motivi di salute. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco quali stazioni, porti, aeroporti.