Regione, un decreto per difendere i boschi dall’incendi
25 Giugno 2020Dal 1 luglio al 30 settembre divieto assoluto di bruciatura di vegetali. Vietato, inoltre, accendere fuochi di ogni genere e svolgere attività che possano determinare l’innesco di un incendio.
La Regione Campania ha dichiarato, con decreto del direttore generale della Protezione civile, Italo Giulivo, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Dal 1 luglio al 30 settembre vige il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
È vietato, tra l’altro, accendere fuochi di ogni genere e svolgere attività che possano determinare l’innesco di un incendio.
Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un’area boscata, è tenuto a dare l’allarme al numero verde della Regione Campania: 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all’Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.
Si ricorda ai Sindaci la necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente.
Si richiamano i proprietari o detentori delle aree boscate, i proprietari frontisti e i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi affinché provvedano a tutti gli adempimenti posti a loro carico dalla normativa vigente.
Si invitano le Prefetture, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale e regionale, fatta salva l’applicazione delle pene previste laddove si configuri un reato.