Responsabilità medica: le linee guida vanno calate nel caso concreto
16 Ottobre 2020La valutazione del rapporto rischio emorragico-rischio trombotico e la conseguente decisione di iniziare o meno la terapia antitrombotica deve avvenire sempre in maniera specifica ed individuale.
La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima Sentenza, la numero 10175 del 2020, ha statuito che il medico non può attenersi, in maniera generica, solo alle linee guida ma deve, sempre, verificare se il caso concreto suggerisce o meno un percorso terapeutico diverso, essendo le linee guida elaborate in linea astratta e non calate in tutte le possibili situazioni concrete che potrebbero prospettarsi.
Di conseguenza, il medico, così come evidenziato dalla Cassazione, nella Sentenza sopra enunciata, è sempre tenuto a verificare se la specificità del caso sottoposto alla sua attenzione lo renda pienamente riconducibile ad uno di quelli esemplificati nelle linee guida o se, piuttosto, suggerisca un percorso terapeutico differente rispetto a quello indicato da queste ultime. Il caso esaminato, ad esempio, dai Supremi Giudici fa riferimento al rischio emorragico, cui le linee guida del 2011 indicano alcune delle situazioni a cui questo si associa. Ebbene, per i Giudici, tutto questo non può, in ogni caso, impedire al medico di individuare ulteriori elementi che, in concreto, risultano sintomatici di tale rischio.
Pertanto, alla luce di ciò, la valutazione del rapporto rischio emorragico-rischio trombotico e la conseguente decisione di iniziare o meno la terapia antitrombotica deve avvenire sempre in maniera specifica ed individuale.
La conseguenza di tutto quanto sopra evidenziato è rappresentata dalla circostanza che il rispetto delle linee guida non basta ad esonerare il sanitario da responsabilità medica, in quanto il medico sarà sempre tenuto ad adattare le stesse al caso di specie, eseguendo valutazioni concrete e non limitandosi ad un’applicazione rigida delle indicazioni astrattamente fornitegli. Se tutto questo è vero, è di conseguenza vero anche, dall’altro punto di vista, che la condanna penale del medico non può basarsi esclusivamente sul rinvio alle linee guida, senza tenere in considerazione che lo stesso abbia fatto degli elementi sintomatici emersi dal caso clinico di cui si è occupato.