Responsabilità medica: tutto l’ambiente chirurgico deve essere sterile
11 Settembre 2020I Giudici hanno affermato che un’infezione non potrà essere considerata né come eccezionale né tanto meno prevedibile con difficoltà.
La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza recante numero 17696 del 2020 ha affermato il principio in virtù del quale la struttura sanitaria deve garantire la sterilità non solo delle attrezzature chirurgiche ma di tutto l’ambiente all’interno del quale viene eseguito l’intervento chirurgico.
In pratica, i Supremi Giudici hanno sostenuto che la responsabilità contrattuale gravante sulla struttura sanitaria nei confronti dei pazienti che si sottopongono ad un intervento chirurgico, esige il rispetto di svariate obbligazioni, tra le quali, rientra anche quella di garantire che risultino essere sempre sterili non solo le attrezzature chirurgiche adoperate ma anche tutti gli ambienti operatori, nella loro interezza. I Giudici, in tal caso, hanno ricordato che, con riferimento alle infezioni batteriche, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1228 del codice civile, considerato che non è il chirurgo operatore ad essere onerato del compito di procedere alla sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici.
Nel caso di cui si è occupata la Cassazione, la paziente aveva contratto lo stafilococco aureo, un batterio che, come ricordato dalla stessa Corte, è pacificamente di frequente origine nosocomiale e, per tale ragione, resiste in maniera particolare agli antibiotici, compresi quelli affini alla penicillina. Tale circostanza, pertanto, determina l’obbligo, in capo alla struttura sanitaria, di prestare particolare attenzione a che tutto l’ambiente operatorio risulti essere completamente sterile. Infatti, i Giudici hanno anche affermato che un’infezione di tal genere non potrà essere considerata né come eccezionale né tanto meno prevedibile con difficoltà.
L’ordinanza de quo si conclude con il principio giuridico che di fronte all’insorgenza di un’infezione da stafilococco aureo su di un paziente che si è sottoposto ad un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, sarà quest’ultima che dovrà necessariamente dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile per garantire la perfetta sterilità della sala operatoria.