Responsabilità sanitaria, decreto attuativo vicino al traguardo

Responsabilità sanitaria, decreto attuativo vicino al traguardo

31 Gennaio 2022 0 Di La Redazione

Doveva arrivare cinque anni fa subito dopo la legge 24 sulla sicurezza delle cure che ha rivisto la responsabilità sanitaria. Ma il decreto attuativo che individua sia i requisiti minimi delle polizze sia le regole per le strutture che si auto-assicurano è ancora ai tavoli ministeriali. O meglio, sarebbe appena uscito dai box, se per box si intendono un primo tavolo del Ministero dello Sviluppo (dicastero cui spetta emanarlo) con l’associazione delle compagnie assicurative Ania, i broker, le aziende sanitarie di Fiaso e Federsanità, d Aris ed Aiop, ed un passaggio di concerto con i ministeri di Salute ed Economia. Potremmo vederlo a primavera, o anche prima. Rispetto alla versione ventilata un anno fa, viene stralciato l’obbligo per il medico di totalizzare una percentuale di crediti formativi minima per assicurarsi la responsabilità civile: ora tale obbligo si trova nel decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (152/2021), secondo cui, a decorrere dal triennio formativo 2023-25, il professionista per essere assicurabile dovrà aver totalizzato il 70% dei crediti del fabbisogno Ecm. Il decreto detta anche le regole per il subentro delle compagnie, e la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti. Vediamone l’evoluzione, ricordando che la legge 24/2017 modifica la posizione di dipendenti e convenzionati (la loro responsabilità in caso di sinistro si “declassa” da contrattuale ad extracontrattuale mentre resta contrattuale per strutture e liberi professionisti), pone l’onere di provarne la responsabilità a carico dell’accusa, ed abbrevia il periodo di prescrizione, da 10 a 5 anni.
Oggetto – L’articolo 3 istituisce un obbligo di assicurare le strutture pubbliche e private per coprirne la responsabilità contrattuale e risarcire danni – patrimoniali e non – causati da morte, lesioni personali, distruzioni e deterioramento di beni cagionati a utenti e professionisti a causa di dolo o colpa grave del personale in esse operante, includendo attività di ricerca, formazione e telemedicina. Nel personale sono inclusi i collaboratori presenti nella struttura, i “non assunti”. Altresì l’assicurazione è tenuta a coprire i professionisti per danni cagionati a terzi. Rivalsa – L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità amministrativa per danno erariale cagionato dal sanitario o quando la struttura che deve risarcire si rivalga su quest’ultimo. In caso di responsabilità solidale dell’assicurato, la polizza deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero (salva la successiva possibilità di recuperare quota parte dai condebitori in solido). A seconda della “sinistrosità” del sanitario, e del rispetto del fabbisogno formativo, ad ogni rinnovo è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio assicurativo.
Massimali – All’articolo 4, il testo in elaborazione individua per ogni classe di rischio un massimale per sinistro minimo che va da un milione di euro da assicurare per gli ambulatori a 2 milioni per Rsa, ambulatori di strutture sanitarie, fino a 5 milioni – e non più 4 come un anno fa – per i servizi ospedalieri più impegnativi come chirurgia, ginecologia, anestesia, ortopedia e parto. Il massimale da coprire per ciascun anno non può essere inferiore al triplo del massimale per sinistro. Per i professionisti il massimale minimo per sinistro scende a 2 milioni per le classi di rischio più elevate come chirurgia, ortopedia, ginecologia, anestesia e parto mentre per il resto è un milione.
Coperture – L’assicurazione opera con formula claims-made, coprendo i sinistri denunciati per la prima volta nel corso della sua vigenza, è ultrattiva per 10 anni dalla cessazione dell’attività ed estensibile agli eredi. L’assicurato deve dare notizia del sinistro alla sua compagnia entro 30 giorni dacché è operante la denuncia di sinistro. La compagnia può recedere dal contratto a polizza in vigore solo se il sanitario già condannato (art 5) reitera una condotta gravemente colposa e ciò è attestato da sentenza con condanna definitiva.
Trasparenza – Vanno pubblicati su sito web della struttura i dati di tutti i risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni. L’assicurazione può non risarcire al danneggiato fatti non oggetto di copertura, richieste fuori periodi di copertura, franchigie o in caso di mancati pagamenti del premio.
Auto-ritenzione del rischio – Gli ospedali potranno anche auto-assicurarsi ma dovranno istituire un centro di gestione unitario del rischio (CGU) ed istituire un Fondo Rischi per coprire i sinistri prevedibili al termine dell’esercizio dato il volume di prestazioni offerte e un Fondo Riserva Sinistri calibrato sulle situazioni per le quali alla struttura è già pervenuta richiesta di risarcimento. Per la copertura di questi fondi con risorse proprie verrebbero dati due anni di tempo, anziché uno com’era contemplato in origine. Per la gestione e previsione del rischio ogni struttura deve garantire competenze minime obbligatorie: medicina legale, loss adjusting, ufficio legale e risk management con possibile addetto alla stima dell’entità dei fondi. Occorrono un processo continuo di valutazione dei rischi ed un piano annuale di identificazione delle situazioni da cui possano originarsi sinistri e richieste di risarcimento.
Prospettive – Subito dopo il decreto sui requisiti delle polizze se ne attendono uno che disciplini la vigilanza dell’Ivass sulle compagnie assicuratrici ed uno sui dati da inserire nelle polizze, da conferire all’Osservatorio nazionale buone pratiche e sicurezza in sanità; infine, va istituito il fondo di solidarietà per ristorare i pazienti che non possono ottenere il risarcimento (per massimali non sufficienti o fallimento della compagnia) e coprire i liberi professionisti con problemi ad assicurarsi.

 

 

Fonte:DoctorNews33