Rischia il carcere la guardia medica che rifiuta la visita
7 Ottobre 2019Nella condotta del medico sono stati ravvisati gli estremi integrativi del reato penale, il quale punisce il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità.
La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza recante n. 34535 depositata in data 29 luglio 2019 ha sancito che è colpevole del reato di cui all’articolo 328, comma 1, del Codice Penale, ovvero di omissione di atti d’ufficio, il medico di continuità assistenziale che rifiuta una visita.
Nel caso di specie, nell’anno 2016, già la Corte d’Appello di Brescia, confermando il pronunciamento del Tribunale di Bergamo, aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 328 del codice penale un sanitario, perché in qualità di medico addetto al servizio di continuità assistenziale, indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano essere compiuti senza ritardo.
Infatti, il suddetto sanitario non era intervenuto presso un hotel del Bergamasco dove era stato chiamato con urgenza dall’albergatore, poiché sei ragazzi e due insegnanti avevano accusato malesseri fisici come vomito ed attacchi di dissenteria.
I Supremi Giudici hanno confermato le precedenti due Sentenze di primo grado e d’appello affermando che nella condotta del medico sono stati ravvisati gli estremi integrativi del reato di cui all’articolo 328, comma 1, del codice penale, il quale punisce il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità, allorchè questo debba essere compiuto senza ritardo.
Nello specifico, la Suprema Corte, nella sopra citata Sentenza, ha ricordato che l’obbligo del medico di effettuare la visita domiciliare richiestagli trova la sua fonte normativa nel D.P.R. numero 41 del 1991, il quale, all’articolo 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti e, durante il turno di guardia, è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti.
I Giudici, inoltre, riconoscono che in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente ma, aggiungono anche, una tale discrezionalità può essere sindacata dal Giudice, come nel caso de quo, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del Giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.