Risponde di omicidio colposo l’infermiere che non provvede a segnalare un errore al medico
25 Settembre 2020La Cassazione ha precisato che l’obbligo di segnalazione e controllo gravante sul personale ausiliario non ha, in alcun modo, la finalità di sindacare l’operato del medico.
La Suprema Corte di Cassazione, quarta Sezione penale, ha statuito che l’infermiere ha l’obbligo di segnalare al medico eventuali errori percepiti o, comunque, percepibili con l’ordinaria diligenza. In definitiva, secondo quanto sancito dai Supremi Giudici, l’infermiere che non segnala al medico l’errore, ad esempio, di prescrizione di un farmaco contenente un principio attivo che sa essere dannoso per il paziente, è chiamato a rispondere, anch’esso, penalmente per la morte del paziente.
La Corte ha ravvisato per la categoria degli infermieri l’esistenza di un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanico ovvero basato su un semplice adempimento di compiti meramente esecutivi, occorrendo intenderne, viceversa, l’assolvimento secondo modalità coerenti ad una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici. Nel caso di specie, l’infermiere aveva partecipato all’anamnesi del paziente in preparazione all’intervento chirurgico ed era perfettamente a conoscenza dell’allergia sofferta dallo stesso e, pertanto, da qui l’addebito dell’omessa segnalazione al medico dell’errore contenuto nella cartella clinica compilata in occasione dell’intervento e l’omessa sottoposizione al medico che doveva eseguire l’intervento della documentazione clinica per un più accurato controllo, così incorrendo nella condotta antidoverosa, in violazione delle regole dell’arte infermieristica. All’altro infermiere addetto alla sala operatoria, invece, è stato contestato di avere somministrato il farmaco senza avere controllato la cartella clinica, affidandosi semplicemente alla prescrizione del medico e facendo affidamento solo sulla sua competenza.
La Cassazione ha, inoltre, precisato che l’obbligo di segnalazione e controllo gravante sul personale ausiliario non ha, in alcun modo, la finalità di sindacare l’operato del medico bensì quello di richiamare l’attenzione su eventuali errori percepiti o, comunque, percepibili con l’applicazione dell’ordinaria diligenza, ovvero di condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta ad esame. Alla luce di tutto quanto sopra detto, ne consegue che quando l’evento sia stato causato da una serie di comportamenti omissivi commessi da persone diverse, tutte devono considerarsi ugualmente responsabili del danno cagionato.