Sanità, lo sbaglio difficilmente è del singolo operatore
14 Ottobre 2019La Cassazione ha fissato nuovi paletti alla responsabilità del medico. Se la clinica vuole imputare la colpa dell’errore operatorio al solo chirurgo deve dimostrarlo.
La Suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza recante n. 24167 del 2019 ha stabilito che non deve essere il medico a dover provare la corresponsabilità della clinica in caso di risarcimento del danno ad un paziente, ma deve essere la clinica a dover provare semmai che quanto accaduto sia dovuto solo all’imperizia del medico. Con tale motivazione i Supremi Giudici hanno rinviato alla Corte d’Appello una Sentenza con la quale era stato chiesto al sanitario di provare la colpa della struttura in una causa di risarcimento danni.
Nel caso che ci occupa un paziente aveva portato in giudizio la casa di cura dove era stato operato, chiedendo il risarcimento dei danni riportati per la non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. La struttura sanitaria allora aveva chiamato in causa anche il medico come responsabile dell’intervento ed il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento dichiarando la responsabilità sia della casa di cura che del medico, condannando entrambi a risarcire i danni.
A questo punto la casa di cura si era appellata poiché il Tribunale non si era espresso sulla sua domanda di caricare la responsabilità sul solo medico poiché dalla ricostruzione dei fatti emergeva che il danno al paziente era stato provocato solo dalla imperizia con la quale il medico aveva eseguito l’intervento chirurgico e chiedeva, quindi, la sua condanna al rimborso di quanto pagato al paziente in esecuzione della Sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso presentato dalla casa di cura sottolineando che alla responsabilità esterna della struttura prevista per dare maggiore garanzia ai danneggiati (articolo 1228 c.c.) si associava nei rapporti interni l’ammissibilità del regresso anche per l’intera somma che il responsabile era stato condannato a pagare se fosse stato accertato che il danno fosse riconducibile unicamente alla condotta colposa del medico e che questa circostanza era stata accertata in primo grado e che il medico non avesse provato e neppure evidenziato quale fosse la responsabilità della clinica.
Al contrario, invece, la Cassazione ha sancito che se la struttura sanitaria intende sostenere che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico organizzative, ma solo all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, chiedendo di essere esentata dal pagare quanto eventualmente dovuto al paziente a titolo di risarcimento del danno, deve provare l’esclusiva responsabilità del chirurgo.
Continua la Cassazione in detta Ordinanza che non rientra, invece, nell’onere probatorio del chirurgo l’individuazione di precise cause di responsabilità della clinica, dichiarando, in tal modo, inammissibile il ricorso della clinica con contestuale accertamento della violazione, da parte della Corte d’Appello, della regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al medico l’onere di provare in cosa consisteva la corresponsabilità della clinica.
In tal modo i supremi Giudici hanno cassato la Sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame dei fatti conformandosi al principio di diritto enunciato. In sostanza, se la struttura sanitaria, in caso di una responsabilità solidale, agisce in regresso facendo ricadere tutta la colpa sul medico, affinché nei loro rapporti interni si accerti l’esclusiva responsabilità di questo nel causare il danno, è la struttura a dover provare questa responsabilità esclusiva e non rientra nell’onere probatorio del medico di dover individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta.