Sì alla retribuzione del cambio d’abito degli infermieri
1 Settembre 2019La Suprema Corte conferma definitivamente che, durante i cambi dei turni, l’attività di vestizione e o svestizione degli infermieri deve essere retribuita autonomamente.
La Cassazione, con recentissima Sentenza recante numero 17635 del 18 aprile 2019, ha ampiamente confermato che l’attività di vestizione e svestizione degli infermieri deve essere retribuita autonomamente.
Nella propria Sentenza la Corte ha ribadito che deve essere data continuità ai precedenti specifici giurisprudenziali nei quali si è sempre affermato che le attività di vestizione e svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e sono da considerarsi funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria; in definitiva trattasi di attività che non sono svolte nell’interesse dell’Azienda ma dell’igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell’Azienda stessa e, per tali motivi, relativamente al lavoro svolto all’interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, è stato ribadito che il tempo di vestizione o svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Sostengono, inoltre, i Giudici di merito che tali affermazioni non si pongono in contrasto con il principio di cui a Cassazione n. 9215 del 2012, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da etero direzione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. Ed, infatti, il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l’accento sulla funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Alla luce di ciò, pertanto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è dunque saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione e/o svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione è stata ritenuta in linea anche con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE.
Ha, inoltre, aggiunto la Corte che tali attività poiché svolte nell’interesse del servizio pubblico oltre che a tutela dell’incolumità del personale addetto, devono ritenersi implicitamente autorizzate dall’Azienda ed, anzi, da essa imposte.
Infine, va evidenziato che con detta Sentenza la Corte ha accolto anche il principio in virtù del quale la quantificazione del tempo impiegato per la vestizione e/o svestizione dovrà essere pari a circa 15 minuti per la vestizione ed altrettanti per la svestizione.