Sindrome della madre malevola, pregiudizio da dimostrare
19 Maggio 2021L’alienazione genitoriale consiste nell’insieme di tutti quei comportamenti che vengono posti in essere da un genitore (alienante) per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale (alienato).
Un padre non si è visto riconoscere l’affido super – esclusivo della figlia nonostante la madre e la nonna abbiano tentato in tutti i modi di escluderlo dalla sua vita. La Pas o “Sindrome della madre malevola” non ha alcuna evidenza scientifica: è infatti necessario dimostrare il reale pregiudizio del piccolo. Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 13217 del 17 maggio 2021 con la quale è stato accolto il ricorso di una donna che per via dei suoi tentativi di non far incontrare padre e figlia, aveva assistito al super affido della piccola al proprio ex. Ricapitolando l’alienazione genitoriale consiste nell’insieme di tutti quei comportamenti che vengono posti in essere da un genitore (alienante) per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale (alienato). In tema di affidamento della prole va disposto l’affidamento super – esclusivo in favore di uno solo dei genitori quando l’altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi, caratterizzata da comportamenti che mirano ad estromettere dalla vita del figlio l’altro genitore determinando il rischio di alienazione e facendo valere rivalse personali Corte appello Venezia, 16/12/2019, numero 8607. Per quanto concerne l’accertamento delle condotte alienanti, il giudice di merito, prescindendo dalla validità teorica della sindrome da Alienazione Parentale (Pas), è tenuto ad accertare in concreto la sussistenza di dette condotte alienanti, attraverso i mezzi di prova quali l’ascolto del minore, presunzioni, tenendo conto la rilevanza della capacità di un genitore di preservare la continuità della relazione del figlio con l’altro genitore. (Tribunale Cosenza sezione II, 07/11/2019, numero 549) In tema di poteri di affidamento della prole da parte del giudice in procedimenti di separazione e divorzio – a prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti – qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della Pas, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento così come ribadito dagli Ermellini con l’ordinanza del 17 maggio 2021.