Sostanza dopanti, entro il 31 gennaio l’invio dei dati al Ministero
1 Gennaio 2020Con una nota ufficiale il Dicastero della salute richiama l’attenzione dei titolari gli esercizi farmaceutici all’obbligo, entro fine mese, di trasmettere i report.
Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376 del 2000 e dal decreto ministeriale (Dm) attuativo numero 24 dell’ottobre 2006 (e successive modificazioni: Dm 18 novembre 2010 e Dm 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2020, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2019.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella Pec (Posta Elettronica Certificata) alla casella Pec del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it. I questionari trasmessi da caselle non Pec non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2020.
Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, decreto ministeriale dell’11 giugno 2019, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad esempio dorzolamide, brinzolamide); quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale; quantità di derivati dell’imidazolo per uso topico-oftalmico; quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.