Va sanzionato il farmacista che anticipa medicine senza ricetta

Va sanzionato il farmacista che anticipa medicine senza ricetta

3 Marzo 2021 0 Di Corrado Riggio

La Corte di Cassazione afferma che la consegna anticipata del farmaco senza ricetta può avvenire solo se è necessario garantire la prosecuzione del trattamento.

 

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza del 2021 recante numero 1420 ha sancito che il farmacista va sanzionato per aver consegnato anticipatamente farmaci senza ricetta, nell’ipotesi in cui lo stesso non riesca a dimostrare che esistevano le condizioni richieste dalla legge per poter effettuare la consegna anticipata dei farmaci. Nel caso di specie la Corte di Cassazione afferma nella propria Ordinanza che l’articolo 2 del Decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008 prevede la eventuale consegna anticipata del farmaco senza ricetta solo se è necessario garantire la prosecuzione del trattamento a pazienti affetti da patologie tassativamente indicate, che devono risultare da ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso farmaco e da un documento sanitario che attesta la patologia, da una ricetta scaduta da non più di trenta giorni o dalla conoscenza diretta della patologia e del relativo trattamento medico da parte del farmacista. Il successivo articolo 3 ammette la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente riesce a dimostrare di essere sottoposto ad un trattamento che non può essere interrotto, se il farmacista dispone di ricette con data certa da cui desumere la continuità della prescrizione o se il paziente esibisce una confezione del farmaco danneggiata o inutilizzabile. L’articolo 4, infine, ammette la consegna anticipata del farmaco rispetto alla ricetta se il paziente esibisce dimissioni ospedaliere anteriori di due giorni al massimo da cui risulta la prescrizione o la raccomandazione di continuare la cura con il farmaco indicato. In ogni caso, il farmacista dovrà informare il cliente che la consegna anticipata è una procedura eccezionale, informare il medico curante ed annotare l’operazione nell’apposito registro. Al contrario, nel caso esaminato dalla Cassazione, la consegna è avvenuta senza rispettare le condizioni appena descritte ed in assenza delle cautele richieste dagli articoli 5 e 7 dello stesso Decreto sopra richiamato. Infatti, il farmacista si è solo limitato a dichiarare di non essere in possesso del registro in cui annotare i farmaci consegnati anticipatamente rispetto alla ricetta, ma non ha provato la sussistenza delle condizioni che legittimano questa procedura e, per tale motivo, va sanzionato.