Acque minerali termali, via al rilascio delle concessioni
20 Giugno 2019L’assessore Marchiello: “La procedura dell’Avviso garantirà la continuità delle attività avviate in ragione delle concessioni vigenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali”.
La Regione Campania ha dato avvio al procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni per l’utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale con la pubblicazione del relativo Avviso Pubblico sul Burc numero 35 del 20 giugno 2019 emanato in esecuzione della nuova normativa in materia di utilizzo di acque minerali e termali: Legge numero 205 del 2017, articolo 1, comma 1094*.
La Giunta Regionale, a valle di un ampio processo partecipativo che ha coinvolto anche le associazioni di categoria, ha adottato la delibera numero 517 del 2/8/2018 con la quale sono state approvate le Linee Guida che armonizzano la normativa nazionale con le disposizioni per il rilascio o rinnovo delle concessioni dettate dalla Legge Regionale numero 8 del 2008. Tali Linee Guida garantiscono anche il pieno rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici imposti dalla normativa europea. In base all’Avviso, potranno essere presentate, entro e non oltre 150 gg dalla data di pubblicazione sul Burc, manifestazioni di interesse sia da soggetti già titolari di concessione che da nuovi candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.
Secondo l’Assessore regionale alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica Antonio Marchiello: “La procedura dell’Avviso garantirà la continuità delle attività avviate in ragione delle concessioni vigenti al fine di salvaguardare sia i livelli occupazionali che l’utilizzo ottimale della risorsa idrotermale e idrominerale”.
*1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all’attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l’utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in ateria, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l’istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.