Acque minerali termali, via al rilascio delle concessioni

Acque minerali termali, via al rilascio delle concessioni

20 Giugno 2019 0 Di La Redazione

L’assessore Marchiello: “La procedura dell’Avviso garantirà la continuità delle attività avviate in ragione delle concessioni vigenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali”. 

Antonio Marchiello

La Regione Campania ha dato avvio al procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni per l’utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale con la pubblicazione del relativo Avviso Pubblico sul Burc numero 35 del 20 giugno 2019 emanato in esecuzione della nuova normativa in materia di utilizzo di acque minerali e termali: Legge numero 205 del 2017, articolo 1, comma 1094*.

La Giunta Regionale, a valle di un ampio processo partecipativo che ha coinvolto anche le associazioni di categoria, ha adottato la delibera numero 517 del 2/8/2018   con la quale sono state approvate le Linee Guida che armonizzano la normativa nazionale con le disposizioni per il rilascio o rinnovo delle concessioni dettate dalla Legge Regionale numero 8 del 2008. Tali Linee Guida garantiscono anche il pieno rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici imposti dalla normativa europea. In base all’Avviso, potranno essere presentate, entro e non oltre 150 gg dalla data di pubblicazione sul Burc, manifestazioni di interesse sia da soggetti già titolari di concessione che da nuovi candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Secondo l’Assessore regionale alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica Antonio Marchiello: “La procedura dell’Avviso garantirà la continuità delle attività avviate in ragione delle concessioni vigenti al fine di salvaguardare sia i livelli occupazionali che l’utilizzo ottimale della risorsa idrotermale e idrominerale”.

*1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai  servizi nel  mercato  interno, e  nel contempo  consentire il  raggiungimento  degli specifici  obiettivi connessi all’attività  di  assistenza e  cura  in ambito  termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore,  l’articolo  1, comma 1, del decreto  legislativo 26  marzo  2010, n.  59, recante

attuazione della citata  direttiva  2006/123/CE, si  interpreta  nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59  del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni  per l’utilizzazione   delle  acque   minerali   e  termali    destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle  autorizzazioni sanitarie di cui all’articolo 3, comma  1,  della legge  24  ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa  azienda,  riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale  in  ateria, sia  stato prevalente, nei due  anni precedenti  l’istanza  di rilascio  o  di rinnovo, rispetto a quello delle attività di  cui all’articolo  3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da  una specifica  certificazione  rilasciata dai  revisori  dei  conti   e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.