Quando l’orco è ministro di culto (III parte)
13 Ottobre 2019Il ruolo della psicologia giuridica nei casi di abuso sessuale perpetrato da sacerdoti in Italia. L’adozione di “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”.
Il documento in esame dà la priorità di formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale ai candidati al sacerdozio per i quali è previsto un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale, il loro atteggiamento generale verso i minori, eventuali problemi con la pedopornografia.
Nei casi di sacerdoti che transitano da una diocesi a un’altra, sono doverose le “informazioni scritte, veritiere e complete, comprensive di eventuali elementi di sospetto o allarme”. Ovviamente anche il sacerdote indagato ha il diritto ad avere uno psicologo (o un altro esperto) di sua fiducia ed è importante che entrambi (indagato e suo Ctp: Consulente Tecnico di Parte) abbiano copia della documentazione incriminante.
Persone vulnerabili sono tutti gli infra-diciottenni e tutti coloro che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. Lo psicologo potrà aiutare almeno nei seguenti ambiti:
– chi accusa e chiede che la sua identità non venga resa nota all’accusato (a meno che la sua testimonianza non sia determinante per l’accertamento dell’accusa);
– l’Autorità Ecclesiastica che dovrà attivare la procedura canonica senza ritardo alla notizia di possibili abusi (anche se non vi è in atto alcun procedimento penale da parte dello Stato);
– essere un portavoce ufficiale dei Srtm-Sitm per evitare una moltiplicazione di voci divergenti, che potrebbe essere causa di confusione e disorientamento;
– raccogliere la formale assunzione della testimonianza del minore e questo deve avvenire solo in collaborazione dell’Autorità Giudiziaria e se determinante per l’accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali;
– ascoltare e accogliere il segnalante (anche non vittima) di un abuso sessuale o i suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato, l’ascolto deve risultare protetto col metodo Cbca, già in uso nella psicologia giuridica civile, qui trova la sua applicazione peculiare.
Anche dopo una eventuale condanna: “il chierico colpevole di questi gravi abusi, compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale”.
Da quanto fin qui emerso, una prima competenza che dovrebbe avere lo psicologo che assistere le nuove strutture, le comunità e i singoli soggetti in causa, dovrebbe essere quella di una formazione psicogiuridica specifica per poter trattare questi casi nei vari Tribunali (penale, civile e minorile) e nel Tribunale Ecclesiastico. Questa competenza no sostituisce ma suppone quella clinica. Tuttavia, bisogna ricordare che il ruolo del clinico non è compatibile con quello psicogiuridico e quindi, per lo stesso caso, lo stesso professionista non potrà essere consulente e psicoterapeuta.
*Psicologo e psicoterapeuta, perito forense, già docente di psicologia generale e psicologia della personalità all’Università Lumsa-Humanitas di Roma.
** Avvocato